A.V.S.S. Croce Blu O.D.V.
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA

ADDETTI DI PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA

Secondo le linee guida dei D. lgs. 81/2008 e D. M. 388/2003.

La normativa italiana vigente in ambito di sicurezza sul luogo di lavoro, è stata di recente modificata con il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008.
Il testo base però su cui è descritta la necessità della formazione degli Addetti di primo soccorso in azienda è anc
ora il­Decreto Legislativo 388 del 15 Luglio 2003­che andava a colmare le varie lacune dell’ arcinoto d.lgs 626 sull’infortunistica in ambiente di lavoro.
All’interno di tale decreto vengono descritti in maniera dettagliata gli obblighi sia dell’azienda sia del singolo dipendente, e si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

DURATA DEL CORSO
Sono state formate in ambito di primo soccorso in azienda tre categorie.­
Le aziende di categoria A devono seguire un corso di formazione di 16 ore diviso in 3 moduli mentre le aziende di categoria B e C devono seguire un corso di 12 ore sempre suddiviso in 3 moduli.
Riportiamo qui di seguito il primo articolo del d.lgs 388 al fine di poter individuare il settore di appartenenza della propria azienda

Articolo 1 – Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I)­Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II)­Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; (*)
III)­Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B:­
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:­
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.­

AGGIORNAMENTI
Per entrambi i corsi, viene fissato un aggiornamento a scadenza triennale come riportato dall’Art. 3 c.5 dello stesso d.lgs 388.
DOCENTI­
I docenti dei corsi sono personale medico normalmente specializzato nel settore della medicina legale e/o del lavoro, coadiuvati dai nostri formatori operanti quotidianamente per il Servizio Sanitario Nazionale.
MATERIALE UTILIZZATO
Video proiettore per lezioni frontali, Dispensa, manichini per prove pratiche, cassetta di primo soccorso e pacchetto di medicazione.­

TABELLA INAIL 2013 SUI TASSI DI INFORTUNISTICA

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